CITTADINI UE –DIRITTI DI SOGGIORNO

Attestazione di soggiorno permanente per cittadini UE

Il cittadino che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni sul territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli artt. 7 – 11 – 12 – 13  D. Lgs 30/2007.
Il soggiorno legale e continuativo si dimostra con l’esibizione della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti per 5 anni – i requisiti sono gli stessi previsti per l’Attestato di iscrizione anagrafica ma occorre dimostrare di averli mantenuti per cinque anni.
A richiesta dell’interessato, il Comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze:

  • che non superino complessivamente 6 mesi l’anno
  • di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari
  • fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti, come gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato membro o in paese terzo.

La continuità del soggiorno è interrotta per coloro che risultino destinatari di provvedimento di allontanamento.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi.
Sono previste deroghe a favore di lavoratori che hanno cessato la loro attività in Italia o si trovano in casi particolari (età avanzata, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente e altro) e per i loro familiari.
L’art. 15 D. Lgs 30/2007 prevede la possibilità di maturare il diritto di soggiorno permanente prima di 5 anni: per questo caso è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio

PER INFORMAZIONI CONTATTARE

0813332919- 0813332902

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