Divieto di bivacco e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sul territorio comunale. Divieto di circolazione solo in costume da bagno, o a torso nudo o scalzi e di utilizzo improprio delle fontane pubbliche.

Divieto di bivacco e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sul territorio comunale. Divieto di circolazione solo in costume da bagno, o a torso nudo o scalzi e di utilizzo improprio delle fontane pubbliche.

Ordinanza n.  119   del   24/07/2023

OGGETTO : Divieto di bivacco e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sul territorio comunale. Divieto di circolazione solo in costume da bagno, o a torso nudo o scalzi e di utilizzo improprio delle fontane pubbliche.

IL SINDACO

Premesso che è emerso in varie situazioni ed in diversi punti del territorio urbano il fenomeno di bivacco e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

Considerato che occorre prevenire qualsiasi forma di degrado urbano, che rischia di favorire una generale percezione di insicurezza;

Constatata, pertanto, la necessità di vietare il bivacco ed il consumo di alcolici e superalcolici, qualsiasi forma di accattonaggio sul territorio comunale e soprattutto nel centro storico con interesse turistico, nelle vicinanze degli esercizi commerciali ed aree mercatali, nelle pertinenze della casa comunale, nelle pertinenze di parcheggi pubblici, scuole, impianti sportivi e luoghi di culto, escluso il caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvenga all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale, in quanto tali situazioni influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti, determinando una complessiva situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del decoro urbano;

Considerato, inoltre, vietare la circolazione sulla pubblica via a torso nudo, solo con costume da bagno o scalzi, ad esclusione dei tratti di strada o traverse nelle immediate vicinanze degli arenili, a tutela del decoro pubblico;

Ritenuto opportuno, poi, limitare gli sprechi d’acqua ed evitare, quindi, comportamenti non consoni alla dignità dei luoghi;

Atteso che l’art. 50, c. 5 del D. Lgs. n. 267/00 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di fronteggiare situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale ed anche l’adozione di ordinanze in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro urbano;

Ritenuto, per quanto sopra detto, che sul territorio del Comune di Forio, al fine di garantire idonea tutela del decoro pubblico, della qualità della vita, nonché delle esigenze igienico-sanitarie e della sicurezza debba essere vietato il bivacco, il consumo di alcolici e superalcolici, limitata la circolazione in costume da bagno, o a torso nudo o scalzi, ed inoltre, porre un limite a comportamenti non adeguati alla dignità dei luoghi;

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

Ordina

  • di dare atto di quanto in premessa;
  • il divieto di bivacco e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sul territorio comunale, soprattutto nel centro storico con interesse turistico, nelle vicinanze degli esercizi commerciali ed aree mercatali, nelle pertinenze della casa comunale, nelle pertinenze di parcheggi pubblici, scuole, impianti sportivi e luoghi di culto;
  • Il divieto di cui sopra non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvenga all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.
  • il divieto di circolare sulla pubblica via a torso nudo, solo con costume da bagno o scalzi, ad esclusione dei tratti di strada o traverse nelle immediate vicinanze degli arenili;
  • il divieto di utilizzare le pubbliche fontane come docce o lava piedi o comunque per usi diversi da quelli a cui sono destinate;
  • di dare atto che la violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei trasgressori.

Dispone

l’efficacia del presente atto fino a diversa disposizione;

la trasmissione della presente ordinanza, per gli aspetti di competenza, al locale Comando di Polizia Locale, al locale Comando dei Carabinieri di Forio ed al Commissariato di P.S. di Ischia;

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e di garantirne, comunque, la massima diffusione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Sindaco di Forio

Dott. Stanislao Verde

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